STATUTO
ART. 1 – Costituzione, natura, sede, caratteristiche.
1. Per il perseguimento, senza scopo di lucro, del bene comune, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per elevare i livelli di coesione e protezione sociale, per favorire la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona, è costituita l’associazione di promozione sociale denominata (art. 35 c. 5 CTS):
CENSURED A.P.S.
con sede in Roma (RM) alla via dei Quattro Cantoni n. 5 – cap 00184.
2. Possono associarsi tutti i cittadini italiani o stranieri che credano nei valori e nelle finalità ideali espressi nel presente Statuto. In ragione del fatto che l’adesione rappresenta la condivisione di valori, è esclusa la temporaneità della partecipazione all’Associazione.
3. Essa è retta da un Organo di amministrazione collegiale (art. 26 CTS) che prende il nome di “Consiglio Direttivo”. Chi ricopre cariche associative, nel Consiglio e negli altri organi, per elezione o per nomina, oppure riceve incarichi, lo fa in modo del tutto gratuito, come gratuite sono pure le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione stessa, salvo diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l‘articolo 2475-ter del Codice Civile (art. 27 CTS).
4. L’Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 11 CTS) sezione A.P.S.. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni farà uso della denominazione “CENSURED A.P.S.” indicando gli estremi dell’iscrizione (art. 11 c. 1 CTS).
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
6. Le attività sociali sono realizzate con il ricorso prevalente all’attività volontaria degli iscritti. I soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione in forma volontaria, anche non occasionale, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute se accompagnate da regolare documentazione di riscontro; è ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione purché (i) non superi l'importo di €10 giornalieri e €150 mensili e (ii) il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art. 17 c. 4 CTS). L'Associazione ha l'onere di tenere un apposito registro in cui iscrivere i volontari non occasionali (art. 17 c. 1 CTS) vidimato ai sensi della nota 7180 del 28/05/2021 del MinLavoro, e di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 c. 1 CTS).
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione (art. 17 c. 5 CTS e nota 2088 del 27/02/2020 del MinLavoro). Non si considera in ogni caso volontario l’associato che occasionalmente coadiuva il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni (art. 17 c. 6 CTS). Eventuali lavoratori retribuiti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 16 c. 1 CTS). L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (art. 4 c. 1 lett. g della L. 104/2024).
8. L’Associazione può aderire ad una o più associazioni nazionali ed usufruisce delle agevolazioni e facilitazioni di legge quando detti soggetti svolgano attività coincidenti anche parzialmente o comunque non incompatibili con gli scopi sociali ivi stabiliti.
9. L’Associazione ha durata indeterminata. Ai fini amministrativi, suddivide le sue attività in periodi, coincidenti con l’anno solare. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
10. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla istituzione di una o più sedi operative, destinate allo svolgimento delle attività sociali. Presso ciascuna sede operativa è nominato, a cura del Consiglio Direttivo, un Responsabile, che potrà avere forma monocratica o collegiale. Il numero di sedi operative è illimitato. Tranne diversa delibera del Consiglio Direttivo, il Responsabile di sede non assume poteri di rappresentanza dell'Associazione, a meno che la carica non sia ricoperta dal Presidente. Il Responsabile cura l'ordinaria amministrazione della sede assegnatagli, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole e dei principi dell'Associazione nonché a dare esecuzione alle indicazioni del Consiglio Direttivo. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma, se non ne è membro, non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espressi. La carica di Responsabile di sede ha durata annuale ed è rinnovata anche tacitamente per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo il quale è competente a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione.
10-bis. I locali in cui si svolgono le attività istituzionali, purché tali attività non siano di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 numero 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (art. 71 c. 1 CTS e nota 8576 punto 2 del 07/08/2018 del MinLavoro).
11. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi sociali, tra gli organi sociali e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, da un soggetto indicato o dall’Ente affiliante cui l’Associazione avrà inteso aderire, o dal Tribunale; tale soggetto eventualmente nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Le spese della procedura saranno a carico del ricorrente e da lui anticipate.
ART. 2 – Finalità, attività ed articolazione funzionale.
1. L’Associazione è autonoma, aperta a donne e uomini senza discriminazione di orientamento religioso, politico, sessuale, di etnia o di nazionalità. Essa si riconosce quale formazione sociale ove si svolge la personalità dell’uomo, in quanto tale è riconosciuta dalla Repubblica italiana ed i suoi diritti sono garantiti dall’art. 2 della Costituzione. È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/17 come Ente del Terzo Settore, intendendo con ciò un “corpo intermedio” che, facendo ricorso a risorse private, persegue finalità di pubblico interesse.
2. L’Associazione riconosce l’orientamento sessuale come inviolabile e fondamentale per il pieno sviluppo ed il completamento della personalità di ogni individuo; riconosce altresì il valore della “cultura omosessuale” intesa come usi, valori e linguaggi condivisi che caratterizzano la comunità omosessuale nazionale ed internazionale, e si impegna infine a diffonderne la pratica secondo il principio previsto dall’art. 21 della Costituzione. La finalità ideale dell’Associazione (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro) è la promozione di una concezione libertaria ed edonistica del vissuto sessuale delle persone, inteso come esperienza di piacere e condivisione tra soggetti di maggiore età e consenzienti. L’Associazione vuole essere un punto di riferimento concreto per coloro che abbiano desiderio di conoscere se stessi e gli altri nelle manifestazioni più intime della persona, al di fuori di ogni forma di pregiudizio sociale. Essa intende tutelare la più ampia libertà di espressione della sfera emotiva degli individui, da esercitarsi nel rispetto dei fondamentali ed inviolabili diritti della persona. Seguendo lo spirito dell’art. 3 della Costituzione, essa inoltre contribuisce al superamento di situazioni di potenziale limitazione sociale e culturale, dovute al generale sentimento di rifiuto ed esclusione di quelle persone che, per intima inclinazione, scelgono la pratica di esperienze emotive e di intimità di natura omosessuale. La finalità sociale di interesse pubblico è quindi di costituire un “luogo”, anche virtuale, avulso dal giudizio della morale comune, nel quale i soci, accomunati dalla stessa cultura omosessuale, possano esprimere liberamente gli aspetti più intimi della propria personalità, fra “simili” maggiorenni e consenzienti. L’Associazione ripudia qualsiasi forma di costrizione, di violenza anche verbale ed il mercimonio; combatte la pedofilia e l’uso di sostanze stupefacenti.
3. Svolge le seguenti attività di interesse generale (art. 5 CTS):
A) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS (art. 5 c. 1 lett. i);
C) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 c. 1 lett. C);
D) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 CTS (art. 5 c. 1 lett. U);
E) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 c. 1 lett. V);
F) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 c. 1 lett. W)
G) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 5 c. 1 lett. X).
Lo svolgimento delle attività di interesse generale enunciate avviene tramite il ricorso prevalente all’attività volontaria degli associati (artt. 16 e 17 CTS e circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro).
I destinatari delle attività di interesse generale sono gli associati, tranne laddove diversamente specificato e tranne le attività di sensibilizzazione alle tematiche sociali e ambientali, che sono rivolte anche a terzi.
4. Le attività di interesse generale enunciate al comma precedente potranno ricomprendere, nel concreto, la realizzazione delle seguenti attività:
A) creare uno o più centri di aggregazione per ospitare e favorire l'incontro degli associati, nei quali, garantendo la riservatezza dell’identità personale e la tutela dai tradizionali pregiudizi in materia di relazioni intime di natura omosessuale, sia assicurato agli associati l’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione del proprio orientamento sessuale; all’interno di tali centri di aggregazione potrà essere attivato un servizio di somministrazione purché (i) i locali in cui si svolge siano conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno (art. 2 DPR 235/2001); (ii) che non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi (art. 85 c. 4 CTS lett. b); e (iii) che il servizio di somministrazione sia strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 85 c. 4 CTS lett. A e par. 2.2.9 della Circolare dell’AdE n. 1/E del 19/02/2026);
B) promuovere dibattiti, congressi, conferenze, convegni, inchieste, mostre, seminari, tavole rotonde e proiezioni di audiovisivi nonché ogni altra attività culturale pertinente con il tema della libertà sessuale quale diritto inviolabile della persona;
C) realizzare servizi di assistenza e supporto psicologico a favore dei soci;
D) istituire un centro di ascolto per il monitoraggio di situazioni di pregiudizio, discriminazione e violenza da orientamento sessuale non convenzionale;
E) partecipare a studi e ricerche sull’identità delle persone che scelgono relazioni di natura omosessuale;
F) promuovere, anche attraverso interventi sui media, forme di dialogo critico con l’opinione pubblica sui temi del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni;
G) organizzare iniziative di intrattenimento riservate esclusivamente ai soci, purché abbiano carattere accessorio e non prevalente rispetto all'attività istituzionale dell'Associazione e pertinenti rispetto alle sue finalità statutarie;
H) diffondere e sostenere la cultura del rispetto delle donne contro ogni forma di violenza fisica e morale;
I) promuovere una sessualità libera e consapevole, favorendo un processo di educazione fondato su evidenze informative riconosciute dalla comunità scientifica;
J) stimolare e realizzare gesti concreti per una nuova coscienza civile, per la promozione della cultura della legalità, dell'uguaglianza e della nonviolenza, del rispetto per l’ambiente, per la natura e per gli animali;
K) promuovere attività di sensibilizzazione contro le Malattie Sessualmente Trasmesse (MST) con finalità di utilità sociale, mediante la diffusione di buone pratiche e di una sana cultura sessuale anche a contrasto con visione omofobiche o transfobiche;
L) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, di attività commerciali dirette al finanziamento dell'associazione, purché in regola con le vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
5. L’Associazione può svolgere attività diverse (art. 6 c. 1 CTS) su delibera dell’Organo di Amministrazione a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma precedente. Il calcolo del carattere secondario delle attività diverse può includere la valorizzazione dei costi figurativi del lavoro volontario (parametro del 66%), secondo le modalità di calcolo descritte nel par. 1.1, lett. b) della Circolare dell’AdE n. 1/E del 19/02/2026.
6. L’Associazione, alla mente la pluralità dei fini, può suddividere lo svolgimento delle proprie attività all’interno di sezioni dedicate al perseguimento specifico di una o più delle sue finalità istituzionali. Le Sezioni sono create dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su sollecitazione di uno o più soci. Il numero delle Sezioni è illimitato. Ciascuna Sezione può esser dotata di un proprio regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; le norme specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto saranno da ritenersi nulle. Ogni Sezione avrà uno o più Responsabili, nominati dal Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione. Il Responsabile di sezione cura una o più delle attività dell’Associazione e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo, da cui riceve direttive. Il Responsabile di sezione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma, se non ne è membro, non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espressi. La carica di Responsabile di sezione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo il quale è competente a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione dall'incarico.
7. Le sezioni possono avere sedi operative autonome. In questo caso, i soggetti designati avranno contestualmente ruolo di Responsabile di sede e di sezione. Nel caso in cui uno o più soci propongano la creazione di una Sezione che abbia sede autonoma, dovranno garantire la disponibilità dei locali, delle utenze e delle attrezzature, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.
8. Le obbligazioni eventualmente assunte in autonomia dai Responsabili di sede o di sezione, senza delibera e autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile non impegnano in nessun modo l’Associazione, fatta salva l’eventuale ratifica. In forma scritta a pena di nullità, ai Responsabili di sede o di sezione può essere conferito poteri di spesa dal Consiglio Direttivo. Se previsto all’atto della costituzione o successivamente, le sedi o le sezioni possono essere economicamente e finanziariamente autonome.
9. L’Associazione si affilia ad E.N.T.E.S. Il cambio dell’Ente affiliante non comporta modifica statutaria.
ART. 3 – Soci.
1. I Soci si distinguono in:
A) Fondatori - coloro i quali siano intervenuti alla firma dell’atto costitutivo dell’Associazione;
B) Onorari - le persone scelte fra coloro che hanno dato particolare contributo alla vita dell’associazione o abbiano particolari benemerenze, nominati dal Consiglio Direttivo;
B-bis) Fra i soci appartenenti alla categoria dei soci Onorari, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, non facente funzioni né gravato da doveri istituzionali, la cui nomina è a tempo indeterminato, salvi la revoca da parte del Consiglio Direttivo o il recesso. Il Presidente Onorario potrà essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, o dell’Assemblea dei soci; eventuali deroghe a quanto stabilito dalla presente lettera devono essere deliberate, all’atto della nomina, dal Consiglio Direttivo, e ratificate dall’Assemblea dei soci;
C) Ordinari - tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e desiderano fruire delle attività organizzate dalla associazione;
D) Sostenitori - i soci che si distinguono nel raggiungimento degli scopi sociali per elargizioni in beni o denaro, e che vengono nominati dal Consiglio Direttivo;
E) Volontari - i soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione in forma volontaria, anche non occasionale.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tranne diversa indicazione, i soci ammessi si considerano “Ordinari”.
2. L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente statuto nonché degli eventuali regolamenti e delle risoluzioni prese dagli organi di amministrazione. Sono escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura (art. 35 c. 2 CTS e nota 1309 del 06/02/2019 del MinLavoro).
3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; ed è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa secondo quanto espresso nel punto A.3) della nota 18244 del 30/11/2021 del MinLavoro che si riporta e i cui princìpi vengono integralmente ripresi dall’Associazione: “Un'eventuale riduzione dei diritti associativi, inoltre, non potrebbe farsi discendere da una partecipazione non assidua alle attività sociali, sia che esse consistano ad esempio nel presenziare ad eventi associativi o alle sedute assembleari, sia che abbiano la natura di prestazioni volontarie (che per definizione devono essere spontanee). I diritti di partecipazione sottintendono infatti anche la facoltà di astenersi temporaneamente dalla stessa o di sceglierne liberamente l'intensità.”
4. Per accedere all’Associazione è necessario presentare una domanda (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro), la cui accettazione completa il processo di ammissione. L’ammissione è subordinata all’attestazione di condividere le finalità e dell’associazione nonché di accettare e attenersi allo statuto, agli atti disciplinari e alle deliberazioni degli organi sociali. Gli aspiranti soci devono declinare il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, ed esibire un documento valido di riconoscimento. Il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione sono fissati dal Consiglio Direttivo. Devono essere rigettate le richieste di ammissione che difettino anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo.
5. Il Consiglio Direttivo detiene il potere di valutazione delle istanze di iscrizione. Ai sensi della facoltà di deroga concessa dall’art. 23 c. 1 CTS, il Consiglio Direttivo esercita tale potere, anche in forma monocratica, nella persona di uno o più soci a ciò espressamente delegati, con facoltà di decidere senza ritardo, in presenza dei requisiti di ammissione, della accettazione dei soci nell'Associazione (art. 23 c. 1 CTS). La valutazione della domanda avviene entro 30 giorni dalla sua presentazione e l’esito deve essere comunicato anche verbalmente all’interessato (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro). L’Associazione non è tenuta a motivare la deliberazione dell’eventuale rigetto, ed il rigetto è inappellabile (art. 23 cc. 2 e 3 CTS).
6. I soci sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione annuale, che scade dopo 365 giorni dalla sua corresponsione, ed i contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo per la remunerazione dei costi affrontati dall'Associazione; sono tenuti altresì all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa (art. 35 c. 2 CTS).
7. La domanda sottoscritta dal socio, salva espressa indicazione contraria, vale come elezione di domicilio presso l'Associazione ai fini di tutte le comunicazioni sociali e/o istituzionali, comprese quelle provenienti dalle Pubbliche Autorità.
8. L’ingresso dell’associato è annotato sul libro soci (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro) che può essere tenuto in forma digitale.
9. Il socio, in ogni momento, può recedere dall'Associazione con lettera raccomandata.
10. La partecipazione sociale non è collegata, in nessuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale (art. 35 c. 2 CTS).
11. Le quote e i contributi associativi dovuti annualmente dai soci sono fissati dal Consiglio Direttivo.
12. Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di essere informati sulle iniziative promosse dall’Associazione e parteciparvi. Essi hanno anche il diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee e all’elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, nei tempi e luoghi che verranno stabiliti dal Presidente o da un suo delegato (art. 15 c. 3 CTS). Hanno diritto di proporre iniziative ed eventi istituzionali nonché di pretendere che l’Associazione persegua i propri scopi; hanno altresì il diritto di presentare critiche, suggerimenti e reclami al Consiglio Direttivo. Hanno inoltre diritto di denunciare ogni fatto contrario allo statuto o alla legge, e di ricorrere avverso i provvedimenti disciplinari loro comminati secondo le modalità previste dal presente Statuto. Hanno infine i diritti previsti dalla vigente normativa privacy.
13. La quota o contributo sociale è intrasmissibile e la stessa non è rivalutabile. Il socio che desiderasse dimettersi non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate.
14. Lo status di socio si perde:
A) per morte;
B) per decadenza;
C) per dimissioni;
D) per espulsione.
I soci decadono anche per mancato rinnovo del vincolo associativo annuale.
15. I soci possono essere ammoniti, sospesi e, nei casi più gravi, espulsi per i seguenti motivi:
A) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
B) quando si rendano morosi rispetto al pagamento delle quote;
C) qualora, in qualsiasi modo, arrechino disturbo e/o cagionino danni morali e/o materiali all’associazione e/o agli altri soci;
D) qualora siano indagati o condannati anche in primo grado per reati incompatibili con i valori dell’associazione.
16. I soci decaduti e quelli espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi.
17. I provvedimenti di sospensione o espulsione di cui al presente articolo sono adottati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio arbitrale.
18. La perdita dello status di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica, incarico o delega. Salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo da esprimere all’atto della stessa, il socio cessato deve comunque adempiere agli obblighi assunti sino al momento della cessazione.
ART. 4 – Assemblea dei Soci.
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. È costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote (art. 24 c. 1 CTS). Ciascun associato ha diritto ad un voto (art. 24 c. 2 CTS).
2. L’Assemblea (art 25 c. 1 CTS) dei soci:
A) elegge e revoca i componenti degli organi sociali, scegliendo la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra le persone fisiche associate (art. 26 c. 1 CTS);
B) elegge e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti e l'Organo di Controllo;
C) approva il rendiconto o il bilancio di esercizio consuntivo entro i primi sei mesi dell’anno successivo;
D) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
E) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
F) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
G) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
H) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
I) in caso di scioglimento dell’associazione, delibera sulla devoluzione del patrimonio (art. 9 c. 1 CTS).
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno nonché ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un decimo dei soci aventi diritto di voto.
4. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata a mezzo avvisi affissi per almeno 15 giorni nella bacheca sociale tenuta presso la sede e con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, purché verificabile. L’avviso deve specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
5. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto deliberativo e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve seguire la prima di almeno dodici ore. L’Assemblea delibera validamente se le proposte ottengono il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, ma per le delibere di cui alle lett. E) e G) di cui al c. 2 del presente articolo è necessario il voto favorevole di due terzi dei partecipanti ai sensi della nota 3877 del 19/03/2021 del MinLavoro e della deroga concessa dall’art. 21 c. 2 del Codice Civile.
6. Purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, il Consiglio Direttivo può deliberare l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 24 c. 4 CTS). Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica; in ogni caso, per poter partecipare alla votazione, il socio deve obbligatoriamente essere (i) in regola con il pagamento delle quote, (ii) identificato prima di votare e (iii) informato sull’argomento/sugli argomenti su cui esprimersi. Il periodo di raccolta dei voti per corrispondenza o in via elettronica è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere indicato nell’avviso di convocazione; la raccolta di tali voti deve terminare, al più tardi, nel giorno che precede la prima convocazione dell’Assemblea. In caso di utilizzo del voto per corrispondenza o in via elettronica, ai fini del quorum costitutivo, al momento della costituzione delle sedute dell’Assemblea sono considerati presenti tutti i soci che abbiano fatto pervenire il proprio voto all’Associazione. Lo scrutinio dei voti per corrispondenza o in via elettronica precede l’espressione del voto da parte dei soci presenti in assemblea o è ad esso contestuale; i voti così espressi concorrono a formare il quorum deliberativo.
7. Sono ammesse un massimo di 3 (tre) deleghe (art. 24 c. 3 CTS). Il voto per corrispondenza non può in nessun caso essere delegato.
8. Le delibere dell’Assemblea impegnano anche i soci assenti o dissenzienti.
9. Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono svolgersi anche con lo strumento della videoconferenza (art. 24 c. 4 CTS) purché sia consentito al Presidente o al garante di accertare l’identità degli intervenuti, al segretario di percepire gli atti compiuti nella riunione, agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 106 c. 2 del D.L. 18 del 17/3/2020 convertito in legge dalla L. 27/2020. Nel caso in cui si svolga in videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
10. Le elezioni alle cariche sociali si tengono ogni quattro anni e devono essere indette dal Consiglio Direttivo e diramate a cura del Presidente con un preavviso ai Soci di almeno quindici giorni, mediante affissione nella bacheca sociale nonché con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo all’atto della convocazione. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità personale, professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali ed indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti, anche in parte, con quelli dell’associazione (art. 26 c. 3 CTS).
11. L’Assemblea può eleggere un Garante, eventualmente indicato dal Consiglio Direttivo. Il Garante è soggetto, socio o non socio, che, per riconosciute capacità, viene nominato dall’Assemblea dei soci ed ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione degli scopi istituzionali, degli obblighi previsti dal presente statuto e delle procedure eventualmente adottate, fornendo in ogni momento, per iscritto al Presidente, che avrà l’obbligo di estenderli senza ritardo al Consiglio Direttivo, indicazioni, pareri e raccomandazioni. Tali pareri, pur non vincolanti, devono essere analizzati e discussi dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e comunque entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione. Al Garante, all’atto della nomina, possono essere attribuiti le funzioni, i compiti e i poteri di Organo di Controllo secondo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Statuto, ad eccezione di quanto previsto dal c. 3 nel caso di carenza dei requisiti. Il Garante non è soggetto alla decadenza prevista dal c. 6 del successivo art. 8.
ART. 5 – Il Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, la nomina dei membri del quale spetta all’Assemblea (art. 26 c. 1 CTS).
2. Il Consiglio è un organo pluripersonale, ai sensi della nota 9313 del 16/09/2020 del MinLavoro, composto da almeno 3 (tre) e massimo 7 (sette) membri effettivi; e 2 (due) o più supplenti. Il numero dei membri è deliberato dall’Assemblea, su impulso del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica 4 (quattro) anni, o comunque, e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, fino all’insediamento di un nuovo Consiglio, e sono rieleggibili. I supplenti, ai sensi della nota 18244 lett. A.1) del 30/11/2021 del MinLavoro sono i soci candidati che seguono gli eletti nella graduatoria delle votazioni oppure che presentino la propria candidatura alla sola carica di membro supplente; essi sostituiscono in via definitiva i membri effettivi qualora uno o più di questi si dimettano o siano assenti senza giustificazione per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, o comunque decadano per qualsiasi ragione; i supplenti rimangono in carica fino alla scadenza prevista per i membri sostituiti.
3. Il Consiglio Direttivo può costituire una Consulta dei soci, organo avente funzione consultiva, che lo coadiuvi nel perseguimento degli obiettivi e delle attività istituzionali. È formata dai soci che, per meriti riconosciuti o per particolare affezione all’Associazione, dal Direttivo siano stimolati a farne parte, oppure ne facciano richiesta. I membri possono essere interpellati dal Presidente anche in via informale e/o singolarmente, e si possono esprimere con gli strumenti che il Presidente riterrà idonei. I pareri espressi non sono vincolanti. Inoltre, la Consulta può rivolgere al Consiglio Direttivo proposte per favorire o migliorare la partecipazione dei soci all’associazione.
4. È compito del Consiglio:
A) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed uno o più Vicepresidenti (nota 7551 del 07/06/2021 del MinLavoro);
B) valutare le richieste di ammissione all’Associazione, direttamente o tramite uno o più soci all’uopo espressamente incaricati;
C) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni ovvero ad Enti Nazionali di Assistenza o di Promozione Sociale;
D) stabilire gli importi delle quote associative annuali e di eventuali altri contributi necessari al sostentamento dell’Associazione;
E) decidere sulle attività e sulle iniziative secondo gli scopi stabiliti dal presente Statuto, ed attuarle direttamente o tramite uno o più soci all’uopo espressamente incaricati, decidendo le modalità, le responsabilità di esecuzione e controllandone l'esecuzione stessa;
F) nominare e revocare Responsabili di Sede e di Sezione, collaboratori, delegati; fissare anche informalmente i compiti dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il perseguimento delle finalità sociali; conferire e revocare procure, mandati ed incarichi che possono anche implicare la rappresentanza dell'Associazione, monitorando la realizzazione di tutti gli incarichi attribuiti;
G) gestire le entrate e le uscite, direttamente o tramite uno o più soci all’uopo espressamente incaricati, e predisporre annualmente una bozza di rendiconto delle attività dell’annualità sociale precedente da sottoporre, per l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura di ogni anno, all'Assemblea dei soci;
H) predisporre procedure per il funzionamento degli organi sociali, linee guida e sistemi di controllo idonei ad assicurare la sana e prudente gestione dell’Associazione;
I) decidere sugli investimenti patrimoniali;
J) predisporre i Codici e i Regolamenti interni per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l’esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dal presente Statuto monitorandone, direttamente o tramite uno o più soci all’uopo espressamente incaricati, l’osservanza da parte di tutti i soci;
K) adottare provvedimenti nei confronti dei soci in materia disciplinare, direttamente o tramite uno o più soci all’uopo espressamente incaricati;
L) custodire, direttamente o tramite uno o più soci all’uopo espressamente incaricati, la documentazione dell’associazione;
M) autorizzare lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell’elenco di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/17, procedendo alla loro individuazione;
N) gestire lo svolgimento, direttamente o tramite uno o più soci all’uopo espressamente incaricati, di tutte le riunioni assembleari;
O) informare gli associati, direttamente o tramite uno o più soci all’uopo espressamente incaricati, delle attività istituzionali organizzate e di tutte le delibere adottate aventi impatto sulla vita associativa;
P) decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione o al mantenimento dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, che dovranno essere portate a conoscenza dei soci mediante affissione nella bacheca sociale e con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno;
Q) indire l’Assemblea dei soci in prossimità della scadenza del suo mandato;
R) indire l’Assemblea dei soci per deliberare sugli argomenti sui quali riterrà opportuno che si esprimano i soci;
S) nominare i componenti della Consulta dei soci, acquisendone pareri e proposte su tematiche organizzative o, comunque, afferenti la partecipazione ed il coinvolgimento dei soci nel conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
T) sottoporre all’Assemblea dei soci la nomina di un soggetto Garante e, nel caso in cui incorrano le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/17, uno o più candidati per le cariche di Organismo di Controllo e di Revisore dei Conti;
5. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare o si dimettano uno o più Consiglieri effettivi, subentrano i supplenti, che permangono nella carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato ai membri sostituiti.
6. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che un componente lo ritenga opportuno. Esso è validamente costituito quando, invitati alla riunione con congruo anticipo tutti i consiglieri in carica, sia presente la maggioranza dei componenti. In presenza di tutti i suoi componenti, la riunione di riterrà valida anche in difetto di formalità di convocazione. Le delibere si intendono accettate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la decisione sarà rimessa al Garante (qualora nominato), altrimenti prevale il voto del Presidente.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con lo strumento della videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, al segretario di percepire gli atti compiuti nella riunione, agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Nel caso in cui si svolga in videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
8. Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci delegati alle preposte attività, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali, regolarmente documentate.
9. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
10. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e comunque rimangono in carica, anche dopo la decadenza, fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, finché l’Assemblea non provveda al rinnovo.
ART. 6 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, il suo potere di rappresentanza è generale (art. 26 c. 7 CTS). Ha potere di firma per le operazioni ordinarie e straordinarie ivi comprese l’apertura e la piena operatività sui conti correnti bancari e postali. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e ricopre la carica fino alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, salvi i casi di nuova nomina, o di dimissioni. Egli dà attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni; nei confronti dei terzi, le decisioni impegneranno l’Associazione solo nel caso in cui vi sia stata una delega del Presidente che preceda l’impegno assunto. La carica di Vicepresidente può esser ricoperta da uno o più membri del Consiglio Direttivo che, salvo diversa delibera da esprimersi all’atto della nomina, agiranno disgiuntamente.
3. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può esser scelto anche fra i non soci. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Su delega del Direttivo, è autorizzato ad operare sul conto corrente intestato all’Associazione, compiendo tutte le operazioni bancarie ordinarie necessarie alla gestione economica, anche con firma disgiunta.
4. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e può esser scelto anche fra i non soci; svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Segretario, a condizione che sia socio, possono esser delegate, anche informalmente, attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione.
ART. 7 – Il Revisore dei Conti (art. 31 CTS).
1. Il Revisore Legale dei Conti è un organo facoltativo e, qualora nominato dall'Assemblea o nel caso in cui incorrano le previsioni di cui all'art. 31 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 come novellato dall’art. 4 c. 1 lett. f della L. 104/2024, deve essere scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i rendiconti e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall’Associazione a titolo cauzionale.
2. Il Revisore viene nominato per la durata di 5 anni, può essere confermato, sostituito e revocato con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Revisore non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
ART. 8 – L'Organo di controllo (art. 30 CTS).
1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato dall’Assemblea dei Soci qualora incorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. 30 c. 2) del D. Lgs. 117/2017 come novellato dall’art. 4 c. 1 lett. e della L. 104/2024.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui sia iscritto nel registro dei Revisori Contabili, attestando che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida (art. 14 CTS).
4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto, anche in forma anonima, reclami all'Organo di controllo in relazione alle attività dell'Associazione.
6. L'Organo di controllo viene nominato per la durata di 5 anni, può essere confermato, sostituito e revocato con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
7. L'Organo di controllo non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
ART. 9 – Il Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 c.1 CTS e nota direttoriale 2088 del 27/02/2020 del MinLavoro).
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 c. 2 CTS).
3. Il patrimonio è costituito da:
A) beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti con le risorse dell'Associazione;
B) beni mobili ed immobili provenienti da donazioni, erogazioni liberali e lasciti;
ART. 10 – Le entrate
1. Le entrate sono costituite:
A) dalle somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi per lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 85 c.1 CTS);
B) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
C) dai corrispettivi per attività di somministrazione di alimenti o bevande (art. 85 c. 4 CTS) considerate non commerciali a condizione che siano assicurati (i) l'assenza di pubblicità verso terzi, (ii) che tale attività sia svolta esclusivamente nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali e (iii) l'affiliazione ad un Ente nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, come confermato dal par. 2.2.9 della Circolare n. 1/E del 19/02/2026.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali e da eventuali sovvenzioni straordinarie, stabilite dal Consiglio Direttivo.
ART. 11 – Bilancio, scritture e libri sociali obbligatori
1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13 c. 1 CTS). Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 300.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (art. 4 c. 1 lett. c L. 104/2024).
2. Il bilancio di cui al comma precedente deve essere redatto in conformità alla modulistica di Bilancio degli Enti del Terzo Settore definita con decreto del Ministro del lavoro del 5/3/2020 ed essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 13 c. 7 CTS) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 4 c. 1 lett. l L. 104/2024).
3. Oltre al documento di cui al c. 1 del presente articolo, l'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo tiene (art. 15 cc. 1 e 2 CTS) il libro degli associati, il libro delle riunioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, ed il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo; nel caso in cui siano costituiti, l’associazione tiene anche il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di controllo.
4. In relazione all’attività complessivamente svolta, l’associazione deve redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atti ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione ai sensi dell’articolo 2220 del Codice Civile (art. 87 c. 1 CTS). È in ogni caso escluso l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale (art. 87 c. 5 CTS, confermato dal del par. 3.2 della Circolare dell’AdE n. 1/E del 19/02/2026).
6. Nel caso in cui le entrate siano superiori a 100.000 € annui l’associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all’articolo con 41 del D. Lgs. 117/17, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 c. 2 CTS) ai sensi della nota n. 293 del 12/01/2021 del MinLavoro.
7. La registrazione dei dati dei soci avviene con modalità tali da garantirne la più ampia riservatezza. I dati anagrafici dei soci appartengono ad una delle categorie particolari previste dall’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. Vengono conservati in un apposito elenco ed in esso vengono inseriti esclusivamente da coloro che a tale compito siano specificamente incaricati dal Consiglio Direttivo. I dati personali dei soci non possono essere comunicati a terzi se non su espresso consenso dell'interessato o in base a provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria.
ART. 12 – Scioglimento dell’Associazione
1. Ai sensi di quanto previsto dal c. 3 dell’art. 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole (Cass. civ., Sez. I, n. 1408/1993) di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto (art. 9 CTS), previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del D. Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa statuizione imposta dalla legge.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda allo statuto nazionale dell’ente o federazioni a cui l’Associazione avrà ritenuto aderire e, per quanto non previsto in questi ultimi, alle disposizioni contenute Codice Civile e nel D. Lgs. 117/17 e successive modificazioni.